PRIMI SAGGI Evoluzione storica della percezione del fenomeno mafioso e genesi dell’art. 416 bis C.P.* di Marcello Testa

Già dagli anni immediatamente successivi all’Unificazione non erano mancate voci autorevoli di denuncia e di allarme sulla specificità e pericolosità sociale e politica della mafia, voci ora confermate ora smentite a livello culturale, politico, giurisdizionale e amministrativo, ma un vero e proprio dibattito sull’argomento si sviluppa soltanto verso la fine dell’Ottocento. In questa prima fase prendono forma talune elaborazioni in chiave antropologica tendenti a negare la natura criminale della mafia, e su tali elaborazioni poggiano certe idee circa l’essenza della mafia, che poi per tanto tempo hanno condizionato gli approcci alla materia: ne sono esempio la definizione della mafia come "modo di sentire atavico"(1) o come "coscienza del proprio essere, esagerato concetto della forza individuale"(2).

 

Ciò che stupisce è che queste definizioni della mafia andavano a disperdere il patrimonio di conoscenza fino ad allora acquisito dall’attività giudiziaria e di polizia: una marcia del gambero, per cui periodicamente si riparte da zero, si ritorna al punto di partenza. Così, per esempio, già nel 1866, il Prefetto di Palermo Filippo Gualtiero aveva descritto la mafia come "…associazione di violenti che, un tempo protetta dai signori feudali, era poi diventata protettrice dei maggiori proprietari. Essa costituiva ormai un’associazione con statuti veri e propri, in grado di fornire servizi illegali anche ai partiti politici, dai quali, in cambio, riceveva importanti favori"(3). Ma nel 1876, Bonfadini, relatore della Giunta parlamentare d’inchiesta sulle condizioni della Sicilia, costituita per fronteggiare l’emergenza mafia esplosa proprio allora, negava che la mafia fosse un’associazione, bensì la riteneva soltanto espressione di una "…solidarietà istintiva e brutale, interessata, che unisce a danno dello Stato, delle leggi e degli organismi regolari tutti quegli individui e quegli strati sociali che preferiscono trarre l’esistenza e gli agi, anziché sul lavoro, dalla violenza, dall’inganno e dall’intimidazione"(4). Definizione fuorviante, che si dilunga a descrivere il mafioso piuttosto che la mafia, introducendo una tendenza comune a tanta sociologia e storiografia anche contemporanea; ma soprattutto riduttiva, laddove pretende di presentare il fenomeno come espressione di una forma di rifiuto dell’ideologia del lavoro, e quindi assimilandola al problema delle cosiddette "classi pericolose", agli "oziosi", ai "vagabondi".

 

Ma, ben diverse ancora sono le considerazioni contenute nei due volumi usciti nel 1877 a Firenze, pubblicati con il titolo La Sicilia nel 1876 per Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino. Nel primo volume, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, Franchetti descrive magistralmente la realtà ambientale, sociale e politica in cui affonda le radici la malapianta della mafia, offrendo le prove dell’esistenza di una organizzazione capace di dominare le spinte centrifughe e gli scontri dei singoli gruppi malavitosi locali, di realizzare un efficace controllo del territorio, di infiltrarsi nelle pubbliche istituzioni. Una descrizione che peraltro, sotto molti aspetti, riecheggia analisi, giudizi, ammonimenti uditi alla Corte d’Appello di Palermo nei discorsi di apertura degli anni giudiziari precedenti.

 

Negli anni che seguono, alle tesi antropologiche si aggiungono voci anche più irrealistiche, tendenti alla idealizzazione della mafia; la quale, secondo il Nicotri, sarebbe espressione della "ribellione generosa"(5) contro la prepotenza, della rivendicazione dei propri diritti, della volontà di farsi giustizia da sé; mentre Sgarlata, sulla scia di Pitrè, parla di "esagerata ipertrofia del proprio io", che indurrebbe l’individuo a non riconoscere altra ragione al di fuori della forza(6).

 

Come si vede, si affermava ormai un’idea di mafia del tutto diversa da quella che se ne erano fatta nel 1866 il Prefetto Gualtiero e, dieci anni dopo, Leopoldo Franchetti; una mafia che non può considerarsi associazione criminosa: è la conferma della tesi Bonfadini, ribadita esplicitamente dal Vaccaro(7) e dal Mosca, anche se quest’ultimo ammette che la mafia si presenta come "il complesso di tante piccole associazioni", con scopi "talvolta veramente delittuosi"(8). Più radicale la tesi del Puglia, il quale esclude che la mafia sia un’organizzazione criminosa e la definisce "un modo di pensare e di agire"(9).

 

Le rare e timide contrapposizioni a tali tesi rivelano quante resistenze incontrasse, ancora agli inizi del XX secolo, un’analisi realistica del fenomeno mafioso.

 

Un mutamento radicale degli indirizzi politico-criminali si ha con l’avvento del regime fascista. La dottrina non tarda ad adeguarsi ai nuovi indirizzi, e l’idea di una mafia organizzata unitariamente a fini criminosi prende il sopravvento. Anche la giurisprudenza offriva il suo contributo e nel 1939 la Cassazione stabiliva che "per la sussistenza del delitto basta che sia provata la partecipazione degli imputati alla mafia locale e alle riunioni nelle quali si siano progettati i vari delitti commessi nella località, senza che sia necessaria la partecipazione e la condanna degli imputati per tali delitti"(10).

 

Il Lo Schiavo è categorico nel sostenere l’essenza associativo-criminosa della mafia, arrivando a considerare superflua la prova dell’appartenenza all’associazione e la partecipazione allo specifico accordo criminoso, perché, rispettivamente, la qualifica di mafioso presupponeva per definizione l’appartenenza ad una societas scelerum, e perché "l’accordo tra i mafiosi è tacito, insito nella natura stessa dell’associazione"(11).

 

Il mutamento degli orientamenti dottrinali verificatosi con l’avvento del regime fascista, oltre a confermare ancora una volta come l’elaborazione giuridica sia sempre condizionata dall’atteggiamento dello Stato nei confronti del problema mafia, potrebbe anche essere dovuto all’impossibile convivenza del potere mafioso con il potere esclusivo dello Stato totalitario; ma i fatti dimostreranno come tale inconciliabilità possa rivelarsi ancora più forte in democrazia, se è vero che la recente revisione dottrinale, giurisprudenziale e legislativa in materia di mafia, ha assunto l’aspetto di un vasto movimento antimafia, in cui il sentimento e la volontà popolare hanno dato la spinta decisiva.

 

In una prima fase, però, caduto il regime fascista, con l’avvento dello Stato democratico si assiste ad un ritorno alle tesi ottocentesche sulla mafia, contrassegnate da un garantismo, che a noi oggi potrebbe sembrare eccessivo, ma che in realtà era una sincera interpretazione della nostra secolare tradizione giuridica. Capofila di questa impostazione giuridica fu l’Antolisei: la sua teoria, negatrice della configurabilità come reato autonomo dell’associazione per delinquere di stampo mafioso, domina la scena nei primi decenni del dopoguerra, anche se non mancano importanti distinguo. Infatti, l’insigne giurista che ha fatto scuola per molte generazioni, nel suo Manuale di diritto penale definisce il fenomeno mafioso "illecito" e "immorale" ma non necessariamente criminale e, a maggior ragione, non attinente alla criminalità organizzata. Pertanto la mafia viene considerata un fenomeno solo "eventualmente" criminale. Rimane l’interrogativo se una tale teoria, così diffusa nel mondo accademico italiano di quegli anni, sia stata un ostacolo alla lotta alla mafia e come mai, ancora oggi, vi siano teorie nel mondo giuridico italiano che considerano il reato di associazione per delinquere per certi aspetti incostituzionale.

 

Questa visione della mafia, che peraltro è la trasposizione nella scienza giuridica del concetto sociale e politico di mafia all’epoca prevalente, come si evince da importanti discorsi tenuti al Parlamento siciliano in quegli stessi anni, non è condivisa da altri autori prestigiosi del panorama giuridico italiano di quegli anni. Il Manzini, infatti, non condivide la tesi dell’Antolisei laddove considera applicabile il reato di associazione per delinquere alle organizzazioni mafiose, anche se - l’autore precisa - non basterebbe provare l’adesione degli imputati all’organizzazione mafiosa ma bisognerebbe provare la partecipazione alla programmazione criminale, (quindi, per esempio, bisognerebbe provare la partecipazione di un imputato ad un summit mafioso)(12). La differenza tra le due tesi è sostanziale; infatti per il Manzini la mafia non solo è un’organizzazione immorale, ma è anche finalizzata al delitto. Questo comunque, in ossequio ad una concezione garantista del diritto, non basta per condannare un imputato appartenente alla mafia, ma bisogna provare la conoscenza di un programma criminale che, anche se non perseguito, cioè anche se non è stato consumato il reato-fine, porterà l’imputato ad una sentenza di condanna per il reato di associazione per delinquere. Questa impostazione, adottata dal giudice istruttore palermitano Cesare Terranova agli inizi degli anni sessanta, non diede grandi risultati processuali per l’elevato numero di sentenze assolutorie, dovute alla difficoltà di raccogliere prove sufficienti(13). E’ proprio per ovviare a tali difficoltà, che negli anni settanta si ricorse a tecniche giudiziarie improntate al modello d’autore. Attraverso queste tecniche giudiziarie, elaborate per contrastare l’impenetrabile omertà mafiosa, si evitava di dimostrare la partecipazione al programma criminoso, perché tale adesione si evinceva automaticamente dal fatto stesso che gli imputati appartenessero a gruppi di tipo mafioso. Tale modo di procedere della magistratura di quegli anni aveva il merito di considerare le associazioni mafiose quali particolari associazioni per delinquere, ma contribuì a fuorviare la magistratura stessa dalle strategie giudiziarie forse più idonee ad affrontare le cosche mafiose. Infatti, molti processi furono incentrati sull’obiettivo di dimostrare il reato di associazione per delinquere, prescindendo dall’accertamento dei singoli episodi criminosi ascrivibili agli imputati; ma in questo modo tutto il processo finiva per risultare insufficiente sotto il profilo del quadro probatorio e tale inevitabile insufficienza poi si rifletteva sulla sentenza.

 

Era l’epoca dei primi grandi processi seguiti alla prima guerra di mafia (1964 La Barbera + 42, 1965 Torretta + 120, 1965 Leggio + 115); da pochi anni era stata costituita in Parlamento la prima Commissione d’inchiesta sul fenomeno mafioso in Sicilia, i cui risultati furono modesti, ma contribuirono a fare un po’ di luce sul fenomeno ancora ritenuto apertamente inesistente da larga parte delle istituzioni nazionali. I lavori della Commissione portarono alla prima legge antimafia del 1965, assolutamente insufficiente ma che fisserà degli elementi innovativi che poi serviranno al legislatore del 1982 per dare una definizione giuridica del reato di associazione mafiosa(14).

 

Il dibattito, iniziato già in periodo fascista, sull’applicabilità dell’art. 416 del Codice penale alla mafia, ebbe una svolta con la legge "istitutiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia" approvata il 20 dicembre del 1962: per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano compariva la parola mafia. La commissione d’inchiesta ebbe il merito, insieme alle elaborazioni giurisprudenziali prodotte dalla metà degli anni sessanta, di creare le premesse che porteranno all’approvazione dell’art. 416 bis del Codice penale, anche se a velocizzare i tempi d’approvazione saranno le gravi aggressioni mafiose che culmineranno nell’82 con l’eccidio del Generale Dalla Chiesa. I lavori della Commissione si concretizzarono nell’agosto del 1963 in una relazione nella quale veniva evidenziata l’esigenza di intervenire non solo sul fronte della legislazione penale, attraverso l’inasprimento delle misure di prevenzione (sorveglianza speciale e divieto o obbligo di soggiorno), ma anche su quello amministrativo con un maggior controllo sulle concessioni edilizie, sfruttamento delle acque pubbliche ed altro. Ma di tutte queste importanti proposte il Governo recepì solo quelle riguardanti le misure preventive e diede vita alla legge 31 maggio 1965 n. 575 contenente Disposizioni contro la mafia.

 

La pur timida volontà repressiva manifestata dallo Stato con la legge 575/65 registra il dissenso della dottrina, per il fatto che lo Stato tende a privilegiare lo strumento delle misure di prevenzione.

 

Però, un merito questa legge lo ebbe, e fu quello d’introdurre nel nostro ordinamento la categoria criminologica dell’associazionismo mafioso laddove all’art. 1 recitava: "La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose". In tal modo si ponevano le fondamenta che porteranno alla definizione normativa dell’associazionismo mafioso che sarà sancita dal legislatore dell’82.

 

A questo punto toccava alla giurisprudenza, soprattutto a quella della Cassazione, che in diverse sentenze dal 1965 cominciò a delineare il profilo dell’antisocialità e dell’illiceità del comportamento mafioso. Per prima è descritta la caratteristica dell’intimidazione, minaccia "implicita allusiva e immanente", peculiare dell’associazionismo mafioso. Nel 1967 una sentenza riconosceva lo stato di necessità ad un imputato che, non sentendosi protetto abbastanza dallo Stato, non fece i nomi dei mafiosi che gli avevano amputato la mano. Con ciò la Corte non volle giustificare il comportamento omertoso dell’imputato-vittima di mafia, ma volle sottolineare l’incidenza dell’elemento intimidatorio che caratterizzava la mafia e contro il quale lo Stato, obiettivamente, non era ancora sufficientemente attrezzato.

 

Agli inizi degli anni settanta la giurisprudenza della Cassazione comincia ad individuare un altro aspetto peculiare dell’associazionismo mafioso: l’aspetto economico e la costante ricerca di ritagliarsi con mezzi illeciti posizioni di monopolio.

 

Altro aspetto fondamentale colto dalla Cassazione fu il superamento della concezione della mafia come fenomeno di dimensione regionale, storicamente radicato in Sicilia. La dimensione nazionale di questo fenomeno criminale venne soprattutto evidenziata in una sentenza nella quale si disse che l’intimidazione sistematica, l’omertà e l’assoggettamento sono caratteri distintivi dell’associazione mafiosa ovunque essi si manifestino, prescindendo dal fatto che si siano manifestati in luoghi diversi dalla Sicilia e che l’associazione abbia assunto un’altra denominazione (per esempio camorra o altro) perché ad essere determinante è solo l’antisocialità e la pericolosità del fenomeno criminale.

 

Quindi, alla metà degli anni settanta tutti gli elementi che troveremo codificati nell’art. 416 bis erano già stati identificati dalla Cassazione.

 

Erano gli anni in cui Franco Spagnolo, dopo essere stato ascoltato dalla Commissione antimafia, dichiarava a Giampaolo Pansa cronista del Corriere della Sera "…per me la mafia non esiste, non esiste nel modo più assoluto. … Dico soltanto che l’antimafia ha un unico obiettivo: scoprire una cosa che non c’è! La mafia non esiste più, parliamo piuttosto di delinquenza organizzata che si trova dappertutto, e non capisco perché si debba indagare su quella di Palermo e non su quella di altre città italiane, Torino, Milano o Roma"(15). Era il settembre del 1969 e chi faceva queste affermazioni era sindaco di Palermo.

 

La giurisprudenza della Corte Suprema introduceva il concetto che la "mafia moderna" era uno dei più gravi fenomeni di associazione per delinquere, distinguendo, di fatto, tra mafia "moderna" e mafia "vecchia", che - secondo tale impostazione - non presentava i caratteri dell’associazione per delinquere(17). In realtà, tale distinzione non era affatto giustificabile, se non come risposta al crescente allarme sociale causato dagli episodi criminali di cui la mafia si stava macchiando in quel periodo e dall’assoluta impunità, di cui, di fatto, essa godeva.

 

Ma non era con scorciatoie e con interventi d’emergenza che si poteva combattere la mafia, sia perché tali scorciatoie facevano acqua sotto il profilo del giusto processo penale, sia perché trascurando la raccolta delle prove relative ai collegamenti tra i vari episodi criminali, si andò incontro a ripetuti insuccessi giudiziari.

 

In una tale situazione tornava alla ribalta la teoria del Manzini: l’associazione mafiosa era un’associazione per delinquere ma bisognava comunque provare l’adesione degli imputati ad un programma criminoso, perché a essere perseguita non doveva essere l’associazione in quanto tale ma il singolo imputato. Bisognava quindi affrontare il problema della raccolta delle prove, quelle vere, senza scorciatoie, e tale problema poteva risolversi solo con l’utilizzo di tecniche d’indagine concentrate sui reati-fine. La strada era quella delle tracce lasciate dal cospicuo movimento di capitali che caratterizza la notevole dimensione imprenditoriale della mafia. Il primo che imboccò la strada degli accertamenti fiscali e patrimoniali, sulle tracce lasciate dai movimenti di danaro sporco, fu Boris Giuliano, capo della Squadra mobile di Palermo. Fu il primo ad avere la grande intuizione, capì che gli assegni bancari sarebbero diventati le impronte digitali del futuro e riuscì ad interpretare i fatti criminali di quel tempo che apparentemente sembravano slegati tra loro.

 

Ad imboccare questa strada fu anche Giovanni Falcone che, tra gli anni settanta e ottanta, prima della stagione dei grandi pentiti di mafia aperta da Tommaso Buscetta nel 1984, capì la funzione strategica del reato associativo e l’esigenza di non trascurare l’accertamento dei reati-fine; e così attraverso le indagini patrimoniali raggiunse importanti successi nel processo Spatola + 119 (traffico internazionale di stupefacenti, associazione per delinquere ed altri reati) del gennaio 1982.

 

Il 13 settembre del 1982 un importante passo veniva fatto dallo Stato italiano per combattere il cancro che lo colpiva. In questa data veniva approvata la legge che introduceva l’art. 416 bis nel Codice penale. Una legge che finalmente colpiva il patrimonio della mafia e che perseguiva il fenomeno mafioso delineandone i caratteri. Da questo momento nessuno poté più dire che la mafia non esisteva come associazione criminale.

 

Si fissava a tre il numero minimo di membri, era prevista la reclusione da tre a sei anni con pene differenziate per i capi, aggravanti per associazioni armate, pene accessorie poi abrogate (decadenza da alcune licenze e concessioni e dall’iscrizione dall’albo degli appaltatori) e, infine, d’importanza decisiva fu l’introduzione di misure di prevenzione patrimoniale: sequestro e confisca dei beni degli indiziati mafiosi. La legge, inoltre, prevedeva l’applicabilità del 416 bis anche alla camorra ed alle altre associazioni assimilabili alla mafia comunque localmente denominate.

 

Questa volta lo Stato aveva fatto centro, aveva uscito le unghie per usare l’espressione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che, durante i dieci minuti di audizione, davanti alla Commissione antimafia si era espresso in questi termini "Loro, questi signori, hanno la sensazione certa di poterla fare franca… Essi avvertono che da processi come quelli di Catanzaro, o quello di Bari, di Lecce, o di altre sedi, vengono assolti e che poi, tornando, non ci troviamo pronti a riceverli come si converrebbe. Siamo senza unghie, ecco…"(17). Erano passati quasi vent’anni da quando Dalla Chiesa aveva pronunciato queste parole davanti ai commissari, erano morti il giornalista de l’"Ora" Mauro De Mauro (16 settembre 1970), Pietro Scaglione Procuratore capo di Palermo (5 maggio 1971), Giuseppe Russo ufficiale dei Carabinieri che indagava sul caso De Mauro (20 agosto 1977), Mario Francese del Giornale di Sicilia (26 gennaio 1979), Michele Reina segretario DC di Palermo (9 marzo 1979), Boris Giuliano Capo della Squadra mobile di Palermo (21 luglio 1979), Cesare Terranova Presidente di sezione di Corte d’appello (25 settembre 1979) e infine il Generale Dalla Chiesa (3 settembre 1982). Senza citare un altro migliaio di uomini vittime delle due guerre di mafia. Fu la morte del Generale Dalla Chiesa e di sua moglie ad imprimere l’accelerazione finale all’iter legis, che portò all’introduzione del 416 bis il 13 settembre del 1982. Nel frattempo era morto ammazzato lo stesso Pio La Torre (30 aprile 1982) che non vide il suo lavoro in Commissione diventare una legge dello Stato, ma il cui nome resterà per sempre legato a questa legge.

 

Giorno 5 settembre, al funerale del Generale Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro, il Cardinale di Palermo Pappalardo pronunciava la famosa omelia in cui citava la frase "Dum Romae consulitur… Saguntum espugnatur", mentre Roma discute Sagunto viene espugnata. A Roma si finì di discutere il 13 settembre: otto giorni dopo le esequie entrava in vigore l’art. 416 bis. Dopo anni di rinvii e interminabili discussioni la legge veniva approvata con procedura d’urgenza. I primi ad applicarla furono i giudici Chinnici, Ciaccio Montalto, Falcone e Borsellino che poterono dare il via ai penetranti accertamenti bancari, inutilmente richiesti dal Generale Dalla Chiesa. Come sappiamo i risultati ci furono e portarono al primo maxi processo (già nell’83 furono eseguiti centinaia di arresti a seguito della collaborazione di Tommaso Buscetta e di Totuccio Contorno e nel settembre ci fu il primo arresto eccellente, quello di "don" Vito Ciancimino, sindaco durante il periodo del "sacco di Palermo" che causò lo scempio edilizio della città) e a tante vittorie dello Stato sulla mafia, anche se conosciamo quale prezzo fu pagato proprio da questi primi magistrati che applicarono la nuova legge.

 

Ci si potrebbe domandare come mai questa legge non venne approvata prima dal nostro Parlamento. A tal proposito si potrebbero citare le parole del ministro della giustizia, Clelio Darida, che all’indomani dell’omicidio del magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto (26 gennaio 1983) sosteneva che la mafia non si sarebbe potuta sradicare, ma che, semmai, andava ridotta entro "limiti fisiologici"(18). Purtroppo la storia si ripete e altri ministri di recente hanno fatto affermazioni dello stesso tenore. Ma allora c’è da chiedersi quali siano questi limiti fisiologici: quanti morti ammazzati all’anno per mano della mafia? Quanti chili di droga smerciati? E così discorrendo.

 

Nel frattempo la marcia del gambero, di cui si diceva all’inizio, continuava: il 4 febbraio del 1986, a sei giorni dall’apertura del maxi processo, il Cardinale Pappalardo, replicando ai cronisti, dichiarava che l’espressione da lui usata nell’omelia pronunziata durante il funerale del Generale Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela aveva avuto "…fin troppa risonanza" e che "Palermo non è Sagunto, non lo è adesso, non potrà diventarlo mai."(19) Era un passo indietro, certo non sulle ormai indifendibili posizioni del Cardinale Ernesto Ruffini che, negli anni che precedettero la prima guerra di mafia, negava perfino l’esistenza stessa del fenomeno mafioso.

 

Il 10 gennaio 1987, dalle pagine del Corriere della Sera, Leonardo Sciascia, il Pitrè degli anni ottanta, definiva i magistrati eredi di Chinnici sul fronte antimafia della Procura di Palermo "professionisti dell’antimafia", "strumento di potere" e, in particolare riguardo a Paolo Borsellino, neo Procuratore di Marsala, contestava i requisiti di anzianità (che tanto staranno a cuore anche ai membri del CSM che preferiranno Antonino Meli a Giovanni Falcone, quando, nello stesso anno, si dovrà scegliere il nuovo capo dell’Ufficio istruzione della Procura di Palermo).

 

Il maxi processo fu un grande punto di arrivo e di partenza riguardo la percezione del fenomeno mafioso alla Procura di Palermo. Negli anni ’60 e ’70 si era riusciti a raccogliere un grande patrimonio investigativo sul fenomeno mafioso, che rivelò la struttura verticistica e unitaria della mafia, e di cui c’è una buona descrizione negli atti della Commissione antimafia. Questo patrimonio rimase inutilizzato per un coacervo di motivi, prevalentemente politici; infatti, ai lavori della Commissione non seguirono provvedimenti legislativi in grado di fornire adeguati strumenti da utilizzare in sede processuale. La legge che introdusse il reato di associazione mafiosa fu emanata nel 1982 dopo l’uccisione di Pio La Torre e del Generale Dalla Chiesa; l’ufficio dell’Alto Commissariato antimafia venne istituito solo dopo la morte del Generale Dalla Chiesa che ne aveva chiesto i poteri; la legge sul pentitismo fu sollecitata da Falcone e Borsellino sin dai primi anni ottanta, ma fu approvata solo dopo la loro morte; la revisione dell’articolo 416 bis che introdusse tra le finalità associative anche quella del voto di scambio, fu realizzata solo dopo le stragi di Falcone e Borsellino. Forse si spiega anche così il periodo delle assoluzioni per insufficienza di prove degli anni sessanta e settanta.

 

Il fenomeno dei pentiti, aperto da Tommaso Buscetta e da Totuccio Contorno, oltre ai progressi fatti nel campo delle acquisizioni probatorie (intercettazioni telefoniche, esame del materiale bancario e patrimoniale, collaborazione con gli investigatori statunitensi, ecc.), contribuì a determinare una nuova fase della percezione del fenomeno mafioso alla Procura di Palermo. Come disse Alfonso Giordano, Presidente della Corte al primo maxi processo, il merito principale dei pentiti fu quello di dare una "…preziosa chiave di lettura interna, per vedere chiaro in una congrega criminosa della quale, fino a qualche tempo fa, si avevano notizie di terza mano, notizie che sembravano favole."(20). I crimini furono affrontati in un’ottica complessiva e non disarticolata, e i risultati cominciarono a venire. Si arrivò così ai processi e alle condanne in contumacia a carico dei latitanti, che sembravano imprendibili, e lo erano davvero fin quando qualcosa non cambiò nelle istituzioni dello Stato e nella società italiana.

 

Dopo i due maxi processi alla Procura di Palermo ci si rese conto dell’esistenza di un livello di collusioni "alte" fra mafia e istituzioni. I magistrati, infatti, percepirono l’esistenza di forti connessioni tra Cosa nostra e settori del mondo politico ed affaristico - economico. La convinzione dell’esistenza di tali collusioni aprì scenari che la Procura di Palermo, ancor oggi, cerca di decifrare e che gettano una luce sinistra sulla storia dell’Italia democratica. Infatti, dall’analisi degli ultimi cinquant’anni di storia italiana emerge una compenetrazione tra istituzioni, Chiesa, economia e mafia, le cui radici storiche ed il grado di organicità meritano forse di essere indagate, anche a prescindere dal terribile quesito, da qualche parte vagamente suggerito, se la mafia sia effettivamente una degenerazione della nostra democrazia, oppure se il nostro attuale sistema non sia stato generato con tali anomalie anche per volontà della mafia e della sua versione in doppiopetto, la massoneria.

 

NOTE

 

* Intervento tratto dagli atti del seminario di Storia contemporanea Evoluzione storica della percezione del fenomeno mafioso e genesi dell’art. 416 bis c.p., tenutosi a Palermo il 17 novembre 2004, presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Palermo.

 

(1) g. alongi, La mafia, Torino 1904, p. 11.

 

(2) g. pitrè, Usi e costumi del popolo siciliano, Palermo 1889, p. 289.

 

(3) AA,VV. La mafia 150 anni di Storia e di storie, CD-Rom, 1998.

 

(4) g. c. marino, L’opposizione mafiosa (1870-1882), Palermo 1964, p. 53.

 

(5) g. nicotri, Mafia e brigantaggio, in "Scuola positiva", 1900, p. 65.

 

(6) f. sgarlata, Le associazioni per delinquere, 1904, p. 46.

 

(7) m. vaccaro, La mafia, Roma 1900, p. 701.

 

(8) g. mosca, Che cos’è la mafia, citato in A. Ingroia, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993, p. 46.

 

(9) g. m. puglia, Le classi pericolose della società, in "Studi critici di diritto criminale", Napoli, 1882, p. 242.

 

(10) Cass. , Sez. I, 31 marzo 1939, Maria, in "Giust. Pen." 1940, II, c. 90, in g. turone, Le associazioni di tipo mafioso, Milano 1984, p. 11.

 

(11) g. g. lo Sciavo, Il reato di associazione per delinquere nelle province siciliane, Selci Umbro, 1933, pp. 27 ss.

 

(12) Cfr. v. manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1983.

 

(13) A tal riguardo basti citare i processi: "Corte di Assise di Catanzaro. Sentenza 22 dicembre 1968 (La Barbera Angelo + 116)".

 

"Assise Lecce, 23 luglio 1968, Bartolomeo ed altri", in Foro it. , 1969, II, c. 394-596 e spec. 431-432. "Assise Palermo, 27 maggio 1970, Spatola ed altri", citato da r. cerami, Problemi probatori in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, in AA.VV. , Mafia, ’ndrangheta e camorra, a cura di g. borrè e l. pepino, Milano 1983, p. 223.

 

(14) Legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia". Gazzetta ufficiale n. 138, del 5 giugno 1965 art. 1 (La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso).

 

(15) g. pansa, Cronache con rabbia, Torino 1975. C.f.r. s. lodato, Quindici anni di mafia, Milano 1994, pp. 209 ss.

 

(16) Cass. Sez. I, 16 dicembre 1971, Di Maio, in Cass. Pen. Mass. ann., 1973, p. 204, m. 184, in G. Turone, Le associazioni di tipo mafioso, Milano 1984, p. 15.

 

(17) s. lodato, Quindici anni di mafia, Milano 1994, p. 7.

 

(18) Ivi, p. 122.

 

(19) Ivi, p. 178.

 

(20) Ivi, p. 222.

 

 

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