CONTRATTI AGRARI DELL’UNIVERSITA’ DI GANGI IN ETA’ MODERNA* di Mario Siragusa

1. Cenni introduttivi

La "terra" di Gangi, secondo una consolidata tradizione, sarebbe sorta tra il XIII ed il XIV secolo, in seguito alla distruzione di un originario nucleo abitato posto a poche miglia da questa e denominato Gangivecchio. Non mancano però pareri discordi e contrari verso tale tesi. Demograficamente Gangi in età moderna ha conosciuto un processo di lenta ma continua crescita. Infatti, dai 977 fuochi (3200 abitanti circa) della prima metà del Cinquecento si passò alle 9352 anime del 1798(1). Tra Cinquecento e Seicento il suo sviluppo demografico fu frenato da alcuni fattori, primo fra i quali le ricorrenti epidemie di peste. Tre sono state le principali famiglie signorili, marchionali che ne hanno detenuto il titolo in età medievale e moderna (Ventimiglia, Graffeo, Valguarnera).L’economia locale a lungo è stata fondata sullo sfruttamento delle risorse agricole del territorio in esame. Pastorizia e cerealicoltura hanno costituito le principali fonti di ricchezza per la popolazione di tale centro, specie in età moderna e per gran parte dell’età contemporanea. Antiche modalità contrattuali hanno regolamentato per secoli i rapporti agrari tra detentori della proprietà del suolo, affittuari (gabelloti) e coloni. Rapporti vigenti nelle contrade e nel latifondo, di origine feudale, di Gangi in età medievale e sopravvissuti fino al XX secolo pressoché inalterati nella loro natura e regime. Utile e prezioso a tale scopo si rivela l’effettuare un’attenta ricognizione di carattere storico-giuridico sul consistente materiale documentario costituito dagli Atti dei Notai Defunti conservati presso il locale Archivio Storico Comunale. Si tratta di fonti costituite da registri notarili non ancora catalogati e non sottoposti a criteri razionali di classificazione e sistemazione onde agevolarne la consultazione ad opera degli studiosi e ricercatori che oggi, come nel passato, ne hanno inteso consultare il prezioso contenuto. Nel realizzare la nostra ricerca, concentrata cronologicamente tra Cinquecento e Settecento, abbiamo avuto modo di consultare i registri notarili dei notai: De Salvo , H. Errante, Citati (per il periodo che va dal XVI al XVII secolo), e A. Li Destri ( bastardelli del 1690-91 e del 1725).In essi, come è ovvio, si trova un’ampia messe di informazioni economiche e giuridiche su patti e rapporti agrari locali. In particolare abbiamo concentrato la nostra attenzione sui contratti di affitto del suolo intesi nelle loro varie articolazioni (gabella e terraggio), sulle forme di compartecipazione agricola (mezzadria) e sui rapporti di lavoro dipendente e precario esistenti nell’agro di Gangi in età moderna.

2.Terraggio e mezzadria

I proprietari del latifondo feudale o di ridotte estensioni di terra di natura non feudale, e cioè allodiale (burgensatici), avevano a disposizione diverse modalità di concessione del suolo a fini di sfruttamento agricolo dettate da antichi usi e consuetudini locali. Una delle forme di sfruttamento consisteva nel concedere a terzi l’area coltivabile a condizione che il concessionario dovesse corrispondere al proprietario una certa quantità di prodotto (ad esempio, grano), in rapporto all’estensione a lui assegnata, per fini produttivi. Quindi, si stabiliva che la terra dovesse essere concessa ad uno o più terraggi. Nei grandi feudi il gabelloto spesso diveniva intermediario tra i baroni proprietari ed i coloni. Per cui su di esso orbitavano diversi contadini o "terraggeri" che, in virtù della mediazione e dell’intervento dei soprastanti (che rivestivano ruoli e funzioni di organizzazione e gestione delle attività agricole nelle grandi aziende feudali) e seguendo criteri arbitrari e clientelari, si vedevano attribuiti ( pro capite) uno o più lotti di terra da coltivare. Tale tipo di rapporto poteva, come detto, essere applicato a fondi terrieri di modesta o media estensione(clausura, terra vacua, burgensatico) appartenenti a piccoli o medi proprietari o alla Chiesa. Analizziamo, dunque, alcuni particolari contratti in modo da ricavare delle indicazioni sulla natura ed articolazione tipiche delle concessioni "a terraggio" nella Gangi d’Ancien Régime. Il 7 settembre 1690 il sacerdote Dongarrà, vicario della Chiesa di questa Università (Comune), concedeva alla famiglia Paradiso una chiusa (nella fonte :"clausura") sita in contrada Spirito Santo(2). Da notare che già allora si stava sviluppando attorno al paese un’area fondiaria franca e libera da oneri feudali . La piccola e media borghesia agraria cercava di controllare le terre dell’Università ed originariamente appartenenti al potente baronato che faceva capo ai Ventimiglia e poi (nel corso del Seicento e del Settecento) ad altre famiglie signorili (Graffeo tra 1625 e 1676, Valguarnera, 1677-1812) . La concessione era fatta dal Sacerdote a tre terraggi, vale a dire per ogni salma coltivata il terraggere doveva corrispondere tre salme di prodotto o derrate agricole al momento del raccolto dell’anno seguente. La durata di tale contratto era fissata in due anni. Degli oneri potevano gravare sui concessionari (terraggeri), come nel caso ora analizzato . Infatti, alla famiglia Paradiso fu imposto di chiudere ("murari") "li passi di d(ict)a chiusa giorni dui l’anno in tutti li tre anni li sud(dett)i q(on)d(utto)ri overo incollo overo con li loro sumeri a loro elet.(io)ne". Era fatto divieto ai conduttori della chiusa di tagliare alcun tipo di legname o alberi ivi presenti: " non possano muzzari nessuna sorte di legname seu arbori e(xisten)ti in d(ic)ta chiusa". I frutti arborei dovevano essere appannaggio o dovevano andare ai conduttori, mentre quelli delle tre "sorbe" ivi esistenti dovevano essere divisi tra proprietario e coltivatori. Dal tenore e contenuto dell’atto notarile, sappiamo che la suddetta "chiusa" doveva ospitare delle colture arboricole insieme a quella granaria. Una specifica clausola contrattuale prevedeva che nel caso i terraggeri non avessero maggesato il suolo entro il mese di maggio, il proprietario aveva diritto e facoltà di provvedere in tal senso. Dal concedente i terraggeri avevano diritto di ricevere la semente o l’equivalente in danaro ("iure succursus") che bisognava successivamente restituire o ripagare. In genere, i contratti di tal natura a Gangi variavano da due a tre terraggi, a seconda della fertilità della terra coltivata. Gli Atti dei Notai defunti di Gangi ci consentono pure di apprendere gli usi agrari, naturalmente, riguardanti le campagne (contrade) di quel centro e quelle dei feudi e territori delle Università circostanti, viciniori. Esaminiamo adesso il contratto agrario del 23 settembre del 1690, concernente una "terra vacua" (vuota, incolta) di un "burgensatico", appartenente al famoso e potente Monastero di Gangivecchio e sita nel feudo Cavaliere( poco distante da Gangi), ed una chiusa sita in contrada Rainò(3). La terra incolta doveva essere sottoposta a "novalizzazione"o maggese. La stessa operazione agricola doveva essere eseguita a Rainò. Ivi erano presenti le stoppie ("ristucci"), segno evidente di una precedente coltivazione granaria. Tale fondo doveva essere seminato ad orzo dai due fratelli concessionari, i quali apparivano intrattenere fra loro un rapporto di mezzadria. Infatti, la fonte notarile specifica che nella "chiusa da seminarsi in comune c’ hanno da mettere le semenze tanto di formento q(uan)to d’orgio in comune e tutti le spesi che ci vorranno in comune con metterci in (…) necessario nel seminare tanti d(icti) maijsi q(uan)to d(ict)a chiusa". Ricordiamo che il conduttore era tale Ignazio Migliazzo, il quale trovò un collaboratore nelle relative operazioni colturali nel fratello Blasi. Le perdite ed i guadagni dovevano essere divisi tra i due in parti uguali ("pro equis partibus"). Blasi doveva consegnare al conduttore ( e cioè al fratello) il prodotto agricolo dei relativi fondi assegnati a 3 terraggi o a metà ("sive med.(ieta)te").

Altro contratto che andiamo ad esaminare è quello stipulato alla fine del novembre del 1690 tra Cataldo Seminara (terraggere ) con il proprietario di un’altra clausura, il notaio don Nicolò De Maria(4). Questo rapporto contrattuale costituiva un tipico caso di concessione a terraggio del suolo coltivabile. Un’invalsa consuetudine prevedeva (e questo fino al XX secolo) che il terraggere o colono prendesse in prestito dal padrone tutta la quantità di grano utile alle operazioni colturali per poi saldare il proprio debito, in natura o in denaro, al momento del raccolto. Infatti, anche in questo caso, il terraggere Cataldo acquistava 12 tumoli di grano dal notaio De Maria, conservati nel magazzino di questi, al fine di servirsene in occasione della semina nella citata chiusa("ei servisse pro semine illius clausure"). Il relativo prezzo doveva essere pagato in natura al valore del grano fissato dalla meta imposta dai magnifici giurati (amministratori comunali del tempo) nel mese di maggio dell’anno seguente. Inoltre, al proprietario del fondo doveva essere corrisposto il consueto canone in terraggio. Quindi, al proprietario del terreno andava il rimborso dei soccorsi in grano (maggiorato dagli interessi), più il prezzo dell’affitto(terraggio). Mentre nei rapporti di mezzadria, e questa è una differenza tipica, le spese ed i frutti del raccolto venivano divisi fra le parti (concedente e colono) in "parti uguali" (in realtà al coltivatore spettava una quota inferiore quella percepita dal padrone del suolo coltivabile).

Altro rapporto contrattuale di natura analoga era quello stipulato nel 1691 dal Muccio e dal De Pane che acquisirono la conduzione di un "burgensatico" appartenente ai beni patrimoniali del Monastero delle Moniali di San Benedetto, sito in contrada monte della grutta(5). Gli affittuari vendettero (subaffittarono) a Joseph Ferraro un pezzo di terra da sottoporre a maggese. Essi dovevano far preparare la terra a maggese e farla seminare nell’anno successivo dal subaffittuario. Era inoltre previsto che quest’ultimo potesse esercitare la facoltà di acquisto di "giomenti d’aratro", utili queste ultime all’effettuazione dei relativi lavori agricoli, in numero da definirsi in base alle necessità del caso, e cioè in seguito ad apprezzamento discrezionale del concessionario. Era altresì previsto un diritto di avviso da esercitare almeno 4 giorni prima dall’inizio dei lavori. La concessione del fondo era fissata in due terraggi. Il prezzo dei maggesi era stato pattuito o concordato nella somma di onze 4 per ciascuna salma.

Sempre in quei giorni il citato notaio don Nicolò De Maria, gabelloto del feudo Terrati, provvedeva a redistribuirne il suolo coltivabile in lotti da affittare ai vari contadini di Gangi (secondo una consolidata usanza, riguardante pure il latifondo feudale e non solo le terre di minori estensioni ed importanza)(6). Modalità e contenuti contrattuali erano uguali a quelli su citati. Discorso analogo va fatto per il clerico Ventimiglia che concedeva a terraggio della terra, sita nel feudo Montededero, alfine di farvi "novales" (maggesi) "in anno p(resen)te" e di seminarla l’anno seguente. Il chierico si impegnava a dare 12 tumuli di frumento nel mese di gennaio dell’anno agrario in corso al terraggere che doveva ripagare il debito in natura con la corrispondente quantità di frumento pari al prezzo corrente fissato dalla meta giuratoria. In questi casi si innescavano dei veri e propri meccanismi usurai che gravavano pesantemente sui concessionari. Inoltre, il conduttore riceveva dal concedente i citati 12 tumoli di grano per "diritto di successione" gravante sulla terra in questione .

Il rapporto di mezzadria poteva riguardare anche i vigneti. Sempre nel 1690 i De Pane ed un certo Zaffora concedevano a mezzadria, ossia ad med.(ieta)tem, una vigna ubicata in contrada Pirato ( pochi chilometri a nord della "terra" di Gangi)(7). Il contratto prevedeva una durata di tre anni del rapporto fra le parti. Il concessionario o mezzadro, tale De Anna, era obbligato a "conciare et cultivare" la vigna nei modi consueti ("sicut solitum et consuetum est"). Nel corso dei tre anni le parti dovevano "dividere pro equis portionibus" la pertinente produzione vitivinicola. Il mezzadro era obbligato a "piantare il pezzo del terreno ex(isten)te in d(ic)ta vigna… concessa et cultivarlo ogni anno di conzi et cultivationi". Il "conciare" consisteva nell’effettuare una triplice zappatura da parte del mezzadro. Viceversa, il relativo accordo contrattuale imponeva al concedente di pagare ogni anno, in occasione della vendemmia, 4 tarì in moneta contante.

Esaminiamo adesso un altro contratto stipulato nello stesso periodo sempre a Gangi da Vincenzo Sparaino procuratore di don Andrea De Agostino con un mezzadro della zona. L’oggetto era rappresentato dalla concessione a mezzadria di una vigna sita in una delle aree o contrade più floride del territorio di Gangi in relazione alla produzione di uva e vino, e cioè Nocita. La durata del contratto stavolta era fissata in anni 5. L’efficacia dell’accordo fra le parti decorreva dalla caduta delle foglie delle viti in avanti ( e cioè da novembre in poi):" ut d(icitu)r dalla cascata della pampina in anthea et pro quinque vindimijs". Anche in questo caso ritroviamo l’obbligo imposto al mezzadro di coltivare e riparare il vigneto . Questi doveva provvedere, a proprie spese, alla propagginazione ed a caricare l’uva dal luogo di produzione fino al palmento. Mentre il pigiare l’uva doveva essere pagato in comune (insieme ad altre ed eventuali spese ). L’addetto alla potatura ("putatore") doveva essere scelto annualmente a discrezione del concedente. Sul conduttore, vale a dire il mezzadro, incombeva , nel periodo in cui l’uva giungeva a maturazione, l’obbligo di provvedere alla guardianìa del vigneto: "Item che dicto q(ondutto)r in tempo di racina ogn’ anno dee guardare d(ict)a vigna". Era possibile per i terraggeri subaffittare, sempre con la stesse modalità e tipologia contrattuali, i lotti di terra loro assegnati. Dagli atti di notar Li Destri (anno 1725) estrapoliamo un contratto che possiamo definire di sub-terraggio che vedeva impegnati, da una parte, Giuseppe Nasello e Santo Blasco, dall’altra. Il primo aveva avuto in concessione (a terraggio) 8 tumoli di terra da don Franco Li Destri, quest’ultimo era espressione di un’influente famiglia emergente ed avviata ormai sulla via della definitiva nobilitazione. Il terraggere Nasello decise di subaffittare, sempre a terraggio, il lotto, di cui era concessionario, al Blasco al fine di "novalizzarlo". Come era consueto, l’affitto era stato fissato in un canone di tre terraggi. Per volontà ed "ordine" del conduttore concedente, il subconduttore aveva l’obbligo di consegnare al Li Destri (padrone del fondo) il frumento raccolto nell’anno seguente. Quest’ultimo doveva ricevere una certa somma per l’acquisto della semente (diciamo "per diritto di soccorso"). Si trattava di un prestito da restituire al proprietario del suolo.

Innocenzo Picone di Nicosia, curatolo e procuratore di un barone nicosiano (La Via), l’1-10-1690 affittava al sacerdote don Giovanni Centineo diverse estensioni di terra con lo scopo di sottoporle a maggese(8). Ciascuna di queste era dalle altre separata e ben distinta tramite particolari segni di riconoscimento o divisori ("staccati et inzingati"). Il venditore, o meglio, il concedente doveva fornire "quella quantità di giumento d’aratro che dicto di Centineo comp(rato)re havirà di bisogno p(er) seminare tanto li maisi quanto li infrascritti restucci". Il curatolo si impegnava a consegnare al sacerdote dei buoi su richiesta dello stesso per lo svolgimento dei relativi lavori colturali. I "soccorsi" in grano venivano concessi e poi restituiti al prezzo fissato in base all’ annuale meta giuratoria. Sul prestito granario o cerealicolo pesava un interesse pari a tumoli 1 per salma concessa. E ciò per "raggione di cernitura". In altri termini, circa 1/16 del raccolto doveva, quindi, essere erogato per pagare il costo di crivellatura o "scrematura", "pulizia" del grano. L’affitto era fatto a tre terraggi. Il prezzo dei "novales" (maggesi) era stato fissato in 5 onze per salma affittata. Ovviamente le giornate destinate all’aratura dovevano essere economicamente soddisfatte dal Centineo. Il grano utile alla semina era nella fattispecie ammassato e conservato in una grotta esistente nel feudo Santa Venera ( al confine tra i territori di Gangi e Nicosia). Infatti:" cum patto che d(ict)o di Picone …sia obligato a d(ict)o di Cintineo darci la semenza necessaria p(er) seminare d(ict)i maijsi et d(ict)e ristucci in tanto frum(en)to bono posto nella grutta di d(icto) fego"(9).

Sul concessionario gravava l’obbligo di pagare il proprio debito in grano sull’aia, al momento del raccolto. Difatti, nel contratto era menzionata la clausola che doveva essere rispettata dal Centineo, il quale aveva contratto l’obbligazione di " restituirci (NdA, il grano anticipato) in d(ict)a aera di d(ict)o fego". Sempre in quell’anno e nella stessa stagione in cui fu stipulato il precedente contratto ne venne rogato un altro tra i contraenti Salamone e Ferraro. Il preparare a maggese un determinato suolo veniva detto "ammaijsari". Infatti, in questo caso bisognava "ammaijsari tumina quattro di terre" in un feudo posto nelle vicinanze di Gangi. Il terraggere Ferraro doveva iniziare i lavori "a richiesta". Il presente contratto specifica anche la tipologia degli interventi colturali di tal natura. Il concessionario doveva "sciaccare, rifondere e intrizzare" il suolo . In altri termini ad una prima operazione, consistente nell’aratura , ne dovevano seguire altre tese fondamentalmente a ripulire il terreno dalle erbacce che via via nascevano sullo stesso.

In altro contratto(10) il notabile Vincenzo Matta assegnava ai Nasello una sua "clausura" e vari pezzi di terra incolti col sistema del terraggio allo scopo di farvi "novales" e di seminarvi. In questo contratto si specifica il tipo di coltura alternativa, nell’ambito del maggese, che si intendeva praticare:"seminari in d(ict)i terri nell’anno p(rese)nte tumina una et dui di favi " ed altri due di ceci ("ciciri"). Altro aspetto originale (rispetto ai contratti in quest’ambito analizzati) era l’adozione della formula contrattuale, espressa in volgare ("vulgari eloquio"), circa il fatto che i "soccorsi" in grano dovessero essere restituiti in conformità agli usi e alle consuetudini adottate nei grandi feudi baronali, e cioè era necessario" restituirci (NdA,"la semenza") ad uso di semina como fanno li fegatari". Il richiamo espresso a questa formula probabilmente va riferito (anche ) al desiderio di nobilitazione nutrito da uno dei contraenti (appunto il Matta), che intendeva assimilarsi in tutto al baronato locale. In un altro contratto coevo si fa espresso richiamo al "diritto di strazzatura" (jure straczature) gravante sull’obbligo di restituzione dei "soccorsi "concessi ad un terraggere dal barone Natoli. Il contadino non disponeva della somma necessaria per cui dovette ricorrere ad un ulteriore prestito di natura fideiussoria erogato da due suoi concittadini, forse capostipiti o progenitori della futura ricca e potente famiglia aristocratica dei Bongiorno.

3. Contratti salariali

Nell’età moderna ed in quella contemporanea l’enorme pauperismo e la precarietà economica dei ceti subalterni agrari faceva sì che mezzadri e terraggeri fornissero ai proprietari locali la propria manodopera per lo svolgimento di periodici o saltuari lavori agricoli. Nelle grandi aziende feudali si avevano lavoratori fissi e distinti da quelli precari. Tra questi ultimi citiamo i cosiddetti "jurnatara". In particolare in tali categoria socio-economica possiamo inserire gli zappatori, i mietitori ecc. . Andiamo ad analizzare alcuni contratti salariali tipici. La durata di un contratto salariale poteva variare. Poteva essere fissata su base giornaliera, mensile, annuale. Di conseguenza il prestatore d’opera veniva chiamato "jurnataro", "mesaloro", o "annaloro". Questi poteva prestare la propria opera nelle masserie, nelle aziende zootecniche ("marcati"), nei poderi di piccola o media estensione( vigne, chiuse, "burgensatici"). Ogni anno, nei mesi di luglio ed agosto, le consuete operazioni di trebbiatura richiamavano sui grandi latifondi squadre di mietitori, le cui prestazioni venivano commisurate "a giornata".

Citiamo ora dei contratti pertinenti. Nel 1690, alcuni mesi prima del raccolto, cinque braccianti di Gangi (i fratelli Vazzano, un Virga, un Duca ed un Vaccaro) "si obbligavano" con la famiglia Ferraro a "metersi e ligari allo staglio li loro seminati di formento et orgio ex(isten)ti nel fego Grassa e nel fego Mag(azze)no"(11). E’ bene chiarire cosa fosse lo "staglio". L’area coltivata a cereali, da sottoporre a mietitura, veniva suddivisa dai lavoratori in diverse parti (tramite solchi o, più precisamente, con il tracciare delle delimitazioni del lotto o parte da mietere) al fine di razionalizzarne il lavoro. Possiamo, quindi, affermare che si trattasse di una sorta di tecnica lavorativa cui facevano ricorso i braccianti. Su richiesta del proprietario i giornalieri dovevano "incomminciare a metere e ligare"". La "ligatura" consisteva nel raggruppare in covoni o fasci le spighe tagliate (con i relativi steli). Una clausola imponeva che due giorni prima dell’inizio dei lavori agricoli i jurnatari dovessero preavvisare il contraente della loro volontà di rendere esecutivi i contenuti dell’accordo. Ogni contratto di tal natura fissava anche il valore monetario della prestazione d’opera. La relativa corresponsione poteva essere fatta anche in natura. Nella fattispecie in esame, il proprietario o il gabelloto del campo o fondo doveva inoltre versare 2 tumoli di farina per salma di terra coltivata più 4 "langelli" di vino, 4 di carne (vaccina e di bue), tre "mustazzoli di vino cotto". E ciò a titolo di companatico: "pro ragg.(iu)ni di companaggio di scammaro". Esistevano però analoghe tipologie contrattuali aventi la stessa causa o oggetto che però non prevedevano l’obbligo di vitto per il proprietario, e perciò venivano dette "alla scarsa". Inoltre, il datore di lavoro doveva dare ai mietitori tutto "l’oglio et aceto che sarà necessario". Tutti questi impegni o obblighi venivano codificati nella espressione contrattuale detta:"de pacto", vale a dire in base agli accordi presi. Il salario era fissato in onze 1 e tarì 15. Nel caso in cui necessitasse della manodopera aggiuntiva, supplementare vigeva l’obbligo sul prestatore d’opera originario di provvedere, e cioè questi doveva "allogare (affittare o meglio ingaggiare, NdA) più genti metitori" a proprie spese.

Circa mezzo secolo prima (nel 1636) una decina di braccianti si impegnavano a mietere per conto della famiglia Muccio nel feudo Alleri et Bulfara(12). Stavolta il datore di lavoro doveva erogare, in base alle disposizioni contrattuali, 2 tumoli di farina, 4 di vino, 4 rotoli di carne, una forma ("pezza") di formaggio, olio ed aceto a sufficienza ("di modo che ci basta"). Inoltre, il contratto fissava il valore della prestazione ( 3 onze ). Altro contratto rogato e stipulato al cospetto del notaio gangitano Antonio Li Destri era, fra gli altri, quello tra il Restivo ed il sacerdote Centineo. Il primo nelle vesti di prestatore d’opera e l’altro in quelle di datore di lavoro. Come di prammatica i contratti salariali, dopo l’individuazione dei contraenti o delle parti interessate, ne esplicitavano l’oggetto. In questo come in altri casi analoghi se ne specificava causa ed (appunto) oggetto anche facendo ricorso ad espressioni dialettali o in volgare. E ciò per ovvie ragioni, vista la condizione di analfabetismo o comunque di ignoranza del linguaggio giuridico e notarile di allora (espresso in latino) diffusa, imperante e presente nei borghi e comunità rurali siciliani. Nelle masserie si faceva un frequente ricorso alle prestazioni di salariati (più o meno precari). Infatti nel contratto tra il Li Destri ed il Centineo si diceva che quest’ultimo si obbligava a : "ut d(icitu)r servirlo nella sua massaria di suo officio di lavoratore e tutti servitis di giornataro ad elett(io)ne et in q(ue)llo che vorria di Centineo ad uso di mesaloro". Stavolta l’obbligo di comunicazione dell’inizio dell’attività lavorativa era fissato nel giorno prima della data prestabilita. Era previsto, da una clausola contrattuale, che, se si fosse reso necessario, il mesaloro potesse "locare una persona", cioè ingaggiare un altro salariato "a tutti danni spesi et interessi di d(ict)o obligato escluso per il tempo di malatìa"". Ci par di capire che in caso di assenza dal lavoro, dovuta a motivi di forza maggiore (ad esempio, per ragioni di salute) da parte del prestatore d’opera, a quest’ultimo non sarebbe stato consentito di farsi sostituire da terzi. E da ciò sembrerebbe poterne derivare la conseguenza giuridica della risoluzione del contratto per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta. Il contratto salariale prevedeva che accanto alla remunerazione monetaria (fissata in onze 1) il datore dovesse corrispondere, o meglio, assicurare quotidianamente al lavoratore il vitto. E ciò in base alle consuetudini che regolavano i rapporti salariali di allora. In tal senso esplicita era la relativa formula contrattuale:" sicut solitum est", che ad una traduzione non strettamente letterale suona "così come è consueto" o "cosi come si è soliti fare". La manodopera rurale era costituita anche da salariati forestieri, oltre che da braccia autoctone, che provenivano dai paesi del circondario o da più lontano (Nicosia, Geraci, Casteldilucio, Tusa ecc). Era il caso, ad esempio, del nicosiano Antonio Scardino che nell’autunno 1691 si impegnava con il sacerdote Centineo a "servirlo nella sua massaria di sua persona ad uso di mesaloro per lavoratore et altri servitij di suo officio"(13). Come si vede nel contratto veniva specificato il ruolo del salariato ed in più si aggiungeva la facoltà del datore di lavoro di far svolgere altri e non meglio precisati "servitij" che rendevano poco chiara e mal definita la natura dei doveri che gravavano sul salariato. Questa clausola generica era o poteva costituire l’anticamera o l’avallo legale allo sfruttamento dei lavoratori della terra. Scrive, a conferma di ciò, Orazio Cancila: "l’anello più debole della catena… era costituito dai salariati"(14). In particolare, il mesaloro nicosiano era stato richiesto di svolgere dei lavori connessi alle attività colturali di tipo cerealicolo. Infatti, nell’atto, fissando l’obbligo di preavviso dell’inizio del rapporto lavorativo, se ne specificava la durata: "per insino che finirà di seminare nell’anno presente". Il contratto salariale in questione fissava anche l’ammontare della retribuzione (1 onza al mese). Un altro lavorante, Ignazio Barbuza, si obbligava con il citato sacerdote "a tutti usi et servitij", percependo un salario fissato in onze 1,15 più il vitto quotidiano e i calzari ("scarpis")(15). Nel determinare la quantità e la natura del vitto il contratto è piuttosto lacunoso (a differenza di altri). C’è un aggettivo, "necessario", che ci fa capire che tale fattispecie contrattuale potesse o si prestasse ad essere interpretata ed applicata in termini restrittivi, e cioè sicuramente non a favore del lavoratore. Quindi, possiamo dedurne ed affermare che si elargiva il minimo indispensabile, in termini di alimenti (vitto), al lavoratore. Il Barbuzza era obbligato a "taglia partuta con tenere la mastra di d(icto) Centineo".

I contratti salariali potevano avere la durata di un anno, come abbiamo già avuto modo di dire. Antonio Doccula sempre nel 1691 si impegnava a servire un massaro del luogo come "garzone annaloro". Oltre alla mercede veniva anche prevista la solita fornitura di scarpe, specificandone anche la natura. Infatti queste dovevano essere di "pilo".

Un’altra tipologia contrattuale riguardava salariati ed apprendisti di bottega. Citiamo il contratto che legava Aloisio Castagna al "magister ferraris" (fabbro ferraio) Vaccaro ed al collega di questi di nome Campo. Le condizioni salariali e gli obblighi gravanti sul prestatore d’opera(Castagna) non sembravano essere più agevoli o meno aspri di quelli fissati nei contratti dei suoi colleghi che lavoravano in campagna. Era stato pattuito fra le parti un salario ammontante a grana 10. Il lavorante doveva "stari in dicta bottega tanto di festa quanto di lavorante". Quindi, c’erano delle condizioni ed obblighi lavorativi che oggi farebbero inorridire qualsiasi sindacato di categoria. Ma allora erano, è proprio il caso di dirlo, altri tempi. Non era, dunque, previsto nemmeno un giorno di riposo. L’ orario lavorativo non veniva specificato nella sua durata, come allora si era soliti fare, che presumiamo essere piuttosto lungo e gravoso. Inoltre, il già magro salario del garzone doveva servirgli a pagarsi gli alimenti in quanto l’accordo era stato fatto "alla scarsa". Clausola che riscontriamo in alcuni contratti relativi al precariato rurale del tempo e dei secoli a noi più vicini. Tra gli annalori si potevano annoverare i bordonari, i guardiani di porci (porcari), i campieri(16). Questi ultimi potevano svolgere servizio di guardiania insieme ad altri servizi leciti (come si specificava nei coevi contratti: "et ad alia servitia licita") in feudi e fondi dal vario regime giuridico. Nei contratti del tempo più che il termine "campiere" si usava quello di "guardiano". Compiti di guardiania che erano affidati talvolta ai mezzadri delle vigne. Ad esempio nel 1633, per citare un contratto-tipo, Jacobo Licorini si obbligava con Don Francesco Graffeo a servirlo come guardiano nella baronia Buzzetta per un anno al salario di onze 12.Talora il servizio poteva riguardare ed essere attivato dalle stesse Università.

4. Le gabelle

La rendita ha rappresentato una delle principali, se non la principale, forma di sfruttamento economico praticato nel corso della storia della Sicilia. Molti contratti d’affitto relativi a grandi estensioni terriere si possono inscrivere in tale quadro. Infatti, il potente baronato siciliano per secoli ha preferito ricavare una certa somma di danaro (sotto forma di rendita) dal concedere in gabella le proprie terre a facoltosi e spregiudicati affittuari borghesi o a membri della sua stessa classe. E’ evidente che la forma più tipica di questa economia della rendita è stata rappresentata dalla riscossione di canoni censuari provenienti dallo sfruttamento agricolo. Il caso Gangi non rappresentava un’eccezione a tale regola. Il Monheim, che fra gli anni Sessanta e Settanta ha condotto in questo centro una ricerca di carattere storico- sociale e storico-economico, ha definito il sistema della rendita come : "L’assorbimento di importanti quote della produzione senza una controprestazione economica"(17). Inoltre ha tenuto a far propria la definizione data dal Bobek adottata nel corso di uno studio sul Vicino Oriente:" Per rendita si intendono tutte le quote della produzione prelevate a titolo diverso sulla produzione dei contadini…"(18). I contratti di affitto del feudo avevano una durata pluriennale che faceva sì che i baroni ed i ricchi agrari si contentassero di percepire annualmente o periodicamente una certa somma in danaro disinteressandosi ovviamente della produzione e di effettuare degli investimenti significativi nelle aziende feudali. Interesse che, secondo alcuni studiosi, non era granché nutrito dai grossi affittuari (gabelloti)proprio per il fatto di amministrare fondi non di loro proprietà(19). Infatti, in essi non poteva abitualmente albergare l’interesse alla realizzazione di grandi ed incisivi investimenti in terre non detenute in proprietà e gestite per un arco di tempo limitato. A questo schema analitico classico hanno fatto seguito più recenti interpretazioni storiografiche, le quali ne hanno in parte mitigato o ridimensionato le conclusioni. Infatti, accanto al barone di città che assumeva atteggiamenti economici parassitari ne esistevano altri che mostravano degli spiccati interessi e propensioni produttivi moderni e di tipo capitalistico sia pur nell’ambito del sistema generale della rendita. Fatta questa premessa andiamo ad analizzare alcune tipologie contrattuali della concessione in gabella del latifondo feudale ubicato nell’agro gangitano. Prendiamo, quindi, in considerazione l’atto notarile stipulato nel settembre del 1602 dal procuratore del barone di Capuano ed Albuchia (affittatoris) della terra di Gangi(20). L’atto si apriva , more solito, descrivendo e specificando chi fossero le parti o contraenti. Si richiamava o si rimandava ad un ulteriore atto che legittimava ed autorizzava il procuratore a rappresentare legalmente il ricco mandante( il barone Gianforte Natoli). Infatti, si fa riferimento all’ actus procurationis di cui era titolare il Picardo (appunto il procuratore del barone). Poi si specificava l’oggetto del contratto rappresentato dall’ingabbellamento o affitto in favore del nicosiano De Randazzo, a sua volta rappresentante degli interessi dei De Falco, assenti all’atto della stipula del contratto ("absencium"), dai quali il Randazzo disse di aver ricevuto particolare mandato:" a quibus dixit ad hec hab: mandatum". Inoltre, il momento perfezionativo dell’accordo, da parte dei De Falco, era esplicitamente indicato e consistente nel dover comunicare l’accettazione dell’accordo entro 4 giorni alla controparte, a partire dal giorno in cui ne erano stati fissati i contenuti dai due procuratori. In altre parole, l’adempimento dell’obbligo di ratifica doveva realizzarsi entro tale termine . Nel contratto si specificavano anche le modalità di sfruttamento e la destinazione economica del latifondo ingabbellato, e cioè "ad usum (…) ut d(icitu)r di massaria" ed a pascolo. Quindi, appare evidente l’effettuazione della consueta rotazione colturale cereali-pascolo-maggese. Il prezzo dell’affitto era stato fissato in onze 14 e tarì 11 per ogni "aratato"(corrispondente a circa 9 salme di terra). Per un totale di circa 222 onze. Nel computo totale veniva precisato che alla somma pattuita bisognasse aggiungere un quintale di caciocavallo per ciascun anno. La durata complessiva del contratto era fissata in 5 anni. Inoltre, venivano precisate modalità e termini di pagamento. Metà della somma doveva essere versata al barone nella festa di Pasqua (in festo pascatis). Sull’ "ingabellator" gravava l’obbligo di difendere e tutelare il feudo preso in affitto contro ogni molestia (fiscale, creditizia ecc.). Il proprietario del latifondo si riservava il diritto di inviare algozinii, commissari, procuratori contro il gabelloto ed i suoi subconduttori, coloni (inquilini) in caso di pertinenti crediti non soddisfatti e relativi al prezzo dell’affitto(debent de prectio preditte gabelle). La tutela riguardava anche la possibilità di difesa legale dalle pretese di eventuali creditori gravanti sul latifondo in questione. Tale importante clausola veniva scritta oltre che con le formule di rito anche in volgare, per ovvi motivi. Nell’ultimo caso, e cioè nell’eventualità di debiti pregressi gravanti sul feudo o sull’ingabellante, il gabelloto era tenuto ad avvisare quest’ultimo. Se ne specificavano pure le modalità: oralmente (tramite un garzone) o tramite lettera ("missiva").

Un particolare ruolo veniva affidato al garzuni nelle fattispecie in esame: "il quali garzuni possa dari la sua relac(tio)ni (NdA, che) habbia ogni fortezza et riguri". In altri termini, la testimonianza di quest’ultimo presso un magistrato aveva piena rilevanza giuridica ergo processuale.

Citiamo ora i contenuti di un altro contratto relativo all’affitto di un feudo da parte del citato barone Natoli in favore di un altro affittuario o gabelloto, Bartolomeo Pilligrino.

La durata del contratto era fissata in 5 anni. La destinazione o sfruttamento agrario del fondo affittato era stabilita: "ad usum massariam come d’herbaij" . Era naturalmente fissato il compenso o prezzo dell’affitto in base all’estensione del latifondo (e cioè 14 onze pro aratato). Simili ai casi precedenti, erano tempi e modalità fissati per il pagamento che doveva avvenire in due rate (a Pasqua ed a ferragosto di ogni anno). Il contratto stabiliva che le parti dovessero impegnarsi a prestare "juramentum in margine presentis vel per actum pubblicum vel privatu", e cioè a margine del presente atto notarile o per atto pubblico o privato. Le altre clausole sono simili alle prime. Come si noterà dalla lettura dei passi citati, le formule in lingua latina adottate dai notai di allora non sempre seguivano un’organizzazione sintattica e grammaticale fedele al latino classico.

Citiamo ora altri contratti di gabella che vedevano protagonista, fra le parti interessate, la Chiesa locale. Risaliamo a qualche anno prima. Nell’ottobre del 1588 il monastero di Gangivecchio gabellava al notaio Joseph Bellhos di Calascibetta ed al "magnifico" Longo di Castelluccio un feudo chiamato Li Sauselli o Canneto. Esso si trovava ai piedi del centro abitato(21). L’affitto aveva la durata di tre anni. Un terzo della superficie affittata andava al primo affittuario e i 2/3 al socio di questi. L’affitto era stato curato e pattuito da don Silvestro de Florentia legittimo rappresentante e procuratore del menzionato monastero. Ritroviamo anche la precisazione di come dovesse essere sfruttato il relativo suolo, e cioè a pascolo (herbagiorum tam ut dicitur vacantis et restuchi). Le rendite, le potestà e le pertinenze del feudo erano concesse in toto senza alcuna eccezione. Si trattava di un feudo "ingabellato con tutte le sue singole giurisdizioni, emolumenti, tuguri, comodità, trazzere (NdA, vie) e marcati (NdA, azienda zootecnica tradizionale)".

Inoltre, i conduttori(gabelloti) si obbligavano a corrispondere al Monastero 32 onze più un certo quantitativo di formaggio per il primo anno, e successivamente 120 onze annuali integrate da formaggio e carne da macello (carnaggii).

Nel corso dei tre anni incombeva il divieto sul Monastero di Gangivecchio il divieto di xaccari, e cioè lavorare o coltivare il feudo. Infatti, il suolo doveva rimanere "vacanti", cioè incolto da parte dei monaci. Mentre era permesso ai gabelloti (liceat dictis conduttoribus) di poterne seminare, a scelta, una parte: "di canna ad una punta benvisto a dictis condutturi". Nell’anno in cui veniva stipulato il contratto era fatto divieto ai conduttori di introdurre animali (bovini, ovini ecc.) nel feudo e di espellere i massari ivi presenti. Tale clausola era valida fino al giorno di Natale. Inoltre, un’altra clausola regolava e disciplinava i rapporti tra le parti in relazione ai pertinenti diritti di natura giurisdizionale e di tipo feudale. Si trattava dei diritti di dogana e di erranteria. Altro diritto che poteva essere esercitato era quello di sprisagliatura. Si trattava di una sorta di diritto al trasporto di beni o cose. Quindi, ai due soci era consentito di far caricare o scaricare le bestie da soma alfine di trasportare derrate, attrezzi agricoli e quant’altro da e per il feudo locato. Inoltre, i due gabelloti erano autorizzati a far vigilare il feudo da un guardiano o campiere.

Citiamo un contratto di subconduzione o subaffitto del feudo Albuchia risalente al 1580. Il feudo fu riconcesso "ad usum massariam" ed a pascolo, secondo una formula allora vigente e che abbiamo già avuto modo di riferire. La durata e la validità del contratto di subgabella erano fissati in due anni. Il prezzo ammontava ad onze 100, cui bisognava aggiungere il solito diritto di carnaggio, e cioè un pagamento aggiuntivo fatto in natura (mediante ovini o bovini da sottoporre a macellazione).

Oggetto di concessione in gabella non erano solo i grandi feudi ma anche estensioni terriere di più ridotte dimensioni come le chiuse, i burgensatici, le vigne di poche migliaia di viti.

Nel 1617 il Rev.mo Padre don Gregorio Cammarata, cellerario del Monastero di Gangivecchio, ingabellò un burgensatico sito in contrada Leco ( Equila, oggi popolarmente chiamata Lico) con le sue pertinenze ed i diritti reali connessi: "con suo celso et casa actionibus, lucris, emolumentis…"(22). Formula adottata pure per le gabelle dei latifondi feudali. Secondo alcuni usi e consuetudini seguiti, osservati dal clero locale, la relativa remunerazione poteva essere fatta in natura (come ad esempio accadeva anche per le gabelle dei mulini appartenenti a chiese e monasteri gangitani). Nella fattispecie in esame era stabilita in 4 salme di frumento ed in 8 salme di orzo.

Nel 1690 Cataldo Ciappina ingabellava una sua vigna ("unam eius vineam") ubicata nel feudo San Giaime(23). Infatti, la concessione fondiaria, come ci dice il relativo contratto, era fatta "ad gabellam" . Quest’ultimo precisa l’estensione della vigna (comprendeva circa un migliaio di viti), il termine, il prezzo (a ragione di tarì 15 da versare annualmente) e gli oneri gravanti sull’affittuario (che doveva conciare et reparare dictam vineam) .

Le gabelle di beni patrimoniali appartenenti a chiese, all’Università, e (talora) a privati(era il caso di terre sottoposte a procedure fallimentari, come diremmo oggi, o di beni ereditari spettanti a minori sprovvisti o non aventi giuridicamente piena capacità d’agire) venivano espletate mediante asta pubblica.

Ad esempio, nel 1690 il procuratore della Chiesa dello Spirito Santo, don Vincenzo Matta, ingabellava delle chiuse (clausure) con asta pubblica tenuta in pubblica piazza "uti ultimo dicitore et plus offerenti"(24). In genere questo tipo di affitti veniva assegnato, seguendo il metodo della candela accesa (candela accensa) all’ultimo e migliore offerente.

5. Contratti pastorali

Passiamo adesso ad analizzare alcuni contratti-tipo riguardanti l’allevamento di animali e, dunque, il settore zootecnico tradizionale. Utilizziamo ai fini del nostro lavoro il bastardello notarile redatto da notar Li Destri alla fine del Seicento. Questo notaio nel 1690 si trovò a registrare un accordo contrattuale tra il sacerdote Mirabella ed i fratelli Mocciaro. L’oggetto del contratto riguardava la soccida di una vacca e del suo vitellino ("sequace"). Il termine giuridico che inquadrava il rapporto contrattuale e, quindi, la causa dell’accordo era indicato dall’espressione "societas". Quindi, si aveva un rapporto societario, di cooperazione o di compartecipazione tra le parti. L’atto notarile indicava che la titolarità ed il reddito connessi ai due bovini era da dividere a metà fra i contraenti. Infatti, si specificava che ai conduttori spettasse "una integra medietas" sull’animale, e cioè i soci erano titolari di diritti reali da vantare ed esercitare nei termini ora indicati sul bovino e sul suo sequace . I concessionari obbligavano il Sacerdote nel sopportare o partecipare ai costi dell’allevamento. Costi e valore dei bovini determinati da due esperti designati, nominati consensualmente dalle parti, le quali :" apprezziari debeant per comunes expertos eligendos"". Andiamo alle obbligazioni contratte dai concessionari. Essi si impegnavano a custodire e pascolare gli animali seguendo i criteri di buona fede, evitando di "commmittere fraude, negligentiam". L’oggetto dell’atto e, quindi, dell’accordo fra le parti riguardava il diritto di pascolo che poteva essere esercitato dai soccidari sulle terre del soccidante (da questi detenute in proprietà o in affitto). I proventi della soccida ed i costi dovevano gravare su entrambe le parti. Dal tenore del contratto deduciamo che esso possa essere ascritto nella categoria giuridica di soccida semplice (oggi disciplinato dal nostro Codice Civile agli articoli 2171 e ss.). Vediamo qualche altro contratto di soccida per definirne meglio i contorni. Riferiamo dell’atto stipulato presso notar Citati il 1° settembre 1631 tra il "magister" Pinello ed il "bestiamaro" Bartulo Vecchio. Causa ed oggetto del contratto, secondo la formula di rito, venivano così indicati dal notaio : "ad soccidam seu a mitati(…)unam equam(…) ad usum bestiamarij". Il De Vecchio si obbligava a pascolare, custodire ed allevare l’animale: " pascere et custodire jus herbagij".Solitamente era molto limitato il numero di bestie (cavalli, muli, asini) concessi in soccida. Ma, naturalmente, esistevano esempi di affidamento secondo tale tipologia giuridica di più di 1 o 2 animali. Era il caso di Lorenzo Siragusa che nel 1630 dava " amitati" a tale Giuseppe lo Presti un "genchus", et "quattuor vaccas ".Era inclusa una clausola che prevedeva che in caso di malattia o infermità fisica degli animali, il soccidario potesse venderli o trasferirne la proprietà a terzi, facendo rogare un regolare contratto presso un notaio. Il soccidante aveva il diritto di prelevare dal patrimonio animale societario una "vacca gratis per seminari". Alcuni degli elementi pattizi e contrattuali in materia di soccida ora enunciati ce li ritroviamo nell’attuale codificazione in materia (vedi , ad esempio, gli articoli 2171 e 2174 del Codice Civile).

Alla pastorizia era legato il mercato di prodotti lattiero-caseari e della lana. In quest’ultimo caso i contratti dell’epoca potevano specificare la qualità ed il tipo di lana venduta. Sempre nel 1690 Giuseppe Vaccaro vendeva a Gregorio Barbieri (o Barberi) due quintali di lana (cantarea due lane).L’oggetto del contratto era rappresentato dall’alienazione di una partita di lana che per metà doveva essere bianca e per l’altra metà nera(lana grossa nigra). Il venditore si obbligava a consegnarla nel "marcato" di Casalgiordano entro il termine pattuito, e cioè al momento della tosatura ("in tempo di tondere"). Questi doveva inoltre impegnarsi al trasporto od alla consegna al compratore della merce usando le proprie bestie da soma: " Laudato ch’abbia da portare l’integra di detta lana ad com(prato)ri con li soi cavalcaturi". In base alla tipologia di beni fondiari ingabellati, il gabelloto era tenuto a consegnare alla locale Corte giuratoria determinate quantità di formaggio. In genere si trattava di quintali di formaggio di cui volta per volta se ne specificava in sede contrattuale la tipologia (pecorino, caciocavallo ecc.). Si trattava di modalità di pagamento in natura integrative di quelle monetarie, consuete nei contratti di gabella. I giorni delle feste principali venivano prescelti a tal uopo (Natale, Carnevale, Pasqua). L’onere ed i rischi del trasporto del formaggio dal luogo di produzione e conservazione al domicilio dell’acquirente gravava interamente su quest’ultimo. La valutazione del valore di mercato di bovini ed ovini era fatta tramite esperti detti "prezziamari". Costoro potevano essere chiamati ad emettere il loro parere tecnico dai borgesi, cioè contadini relativamente benestanti con qualche facoltà (immobiliare o mobiliare), e dai ricchi allevatori e proprietari della zona. . Ad esempio, i burgenses Domina, Mocciaro e Barreca, su richiesta del notabile gangitano don Francesco Li Destri, definito dalla fonte ("patronis mandre vaccarium"), nell’Anno Domini 1725 erano stati incaricati di stimare ed apprezzare venticinque bovini(25). Nel contratto se ne specificava la tipologia. La mandria era infatti composta da mucche, tori (vitellacios) dalla eterogenea tipologia cromatica del manto (diversorum pilorum). I prezziamari convocati o designati per l’occasione pare provenissero dalla vicina Geraci.

Nello scorso paragrafo abbiamo visto alcune forme di accordo connesse all’affidamento in gabella di piccoli, medi e grandi fondi terrieri. Ma non solo le proprietà immobiliari (e quindi anche case, mulini ecc.) potevano essere gestite e temporaneamente sfruttate ed alienate in tale modo ma anche quelle mobiliari potevano essere oggetto e sottoposte a tale regime giuridico-economico. Ad esempio, gli ovini detenuti da privati, o da confraternite, chiese venivano concessi in affitto ad allevatori e pastori della zona. Nel 1690 il rev. Don Mario Li Destri, in rappresentanza o mandatario della Comunia del clero locale, ingabellava alla famiglia Domina ed al socio di questa, Vaccaro, 100 ovini. Il termine fissato per la scadenza del presente contratto era fissato nel terzo anno successivo alla stipula o rogazione dello stesso. Le modalità di assegnazione in gabella erano determinate dallo svolgimento di un’ asta pubblica (uti ultimis dicitoris et plus offerenti).

I grandi proprietari di armenti e mandrie di bovini prendevano in affitto delle estensioni di terra, spesso di natura feudale o baronale, non disponendo di propri fondi o non avendo terra a sufficienza per farvi pascolare i propri animali. Accadeva anche che i gabelloti delle terre baronali vendessero i diritti di pascolo dei feudi, presi in affitto, a grossi proprietari di bovini, ovini, suini. Si trattava spesso di ricchi borghesi o "magnifici", e di altri nobili titolati. Questi ultimi solevano incaricare dei propri rappresentanti, in termini giuridici moderni li possiamo definire"mandatari", incarnati dai propri "curatoli", a capo dell’organizzazione delle attività zoo-tecniche e lattiero-casearie(e cioè atte alla produzione di latte e formaggio).

Facciamo un esempio, desumendolo dalla vasta massa di informazioni di tal natura conservata nell’archivio notarile locale.

Il gabelloto o conduttore di un feudo gangitano nel febbraio 1690 vendeva l’erba pascolativa di una porzione di suolo incolto e le stoppie di altra parte del latifondo in esame al curatolo di Ferdinando Pardo(26). Sul conduttore (Vincenzo Domina) gravava l’obbligo di seminare tutta l’area adibita alla coltivazione del grano, sottoposta a trebbiatura ed a conseguente destinazione pascolativa : "Item de patto che d(ict)o D ‘homina s’have da seminare tutti li ristucci delli terri di d(ict)o fego che sono seminati in anno p(rese)nte con lasciari salmi cinque di terre vacanti di strasatto nel cindo del marcato di d(ict)o fego".

Come si è visto i patto agrari vigenti nell’agro di Gangi in età moderna ricalcavano per grandi linee quelli vigenti in altri territori ed agro madoniti, in particolare, siciliani , più in generale, pur non rinunziando a varianti e specificità consuetudinarie tipiche del luogo.

NOTE:

(1) -Per le notizie di carattere demografico vedi: S. Naselli, Engio e Gangi, Palermo, Kefagrafica- Lo Giudice, 1982; O. Cancila, Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palermo, Palumbo,1989, pp. 198-199. Inoltre, per le notizie economiche e sociali su Gangi si consulti il fondamentale saggio sul tema di M.: Aymard, Un bourg de Sicile entre XVI et XVII siécle: Gangi, in: Conjuncture économique structures sociales, Paris. Inoltre si veda, sempre in ambito storico-sociale ed economico, il mio volume: Il grano ovvero la preziosa derrata (produzione, produttori, speculatori granari in un mercato locale siciliano tra XVI e XVII secolo), Leonforte, Lancillotto e Ginevra Ed., 1998; ed anche la mia ricerca pubblicata nel volume: Economia, Chiesa e società a Gangi tra due secoli, Leonforte, Lancillotto Ed., 1999. A livello di studi generali sul tema citiamo: C.A: Garufi, Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia, in "Archivio Storico per la Sicilia", serie III, vol. I, Palemo, 1947, ed anche :L. Genuardi, Terre comuni ed usi civici in Sicilia, Palermo , 1911. Sulla persistenza e sopravvivenza di patti e consuetudini agrarie in Sicilia, fra i vari testi che si possono indicare citiamo: E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne, Torino, Einaudi 1977; e per i loro riflessi sociali e politici nella prima metà del Novecento, vedi l’interessante raccolta di saggi di G.C. Marino pubblicata nel volume dal titolo: Il maligno orizzonte e l’utopia, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia Editore, 1998.

* -Il presente testo è frutto di una mia ricerca riassunta in una relazione presentata presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Gangi nel mese di aprile del 2001 nell’ambito di un programma di studi scolastici sul tema della riforma e dei patti agrari sulle Alte Madonie.

(2) -Archivio Storico del Comune di Gangi (d’ora in poi, ASCG), Notar A. Li Destri (bastardello), reg. 1688-92, atto del 7-6-1690 .

(3) -Ibidem, atto del 23-11-1690, f. 88.

(4) Ibidem, atto del 23-11-1690, f.93.

(5) Atti notar Li Destri (bastardello), a. 1691, f.197

(6) Ibidem, f.219

(7) Documento tratto ancora da: Notar Li Destri (bastardello), reg. 1688-92, a. 1690, f.60

(8) Ibidem, atto dell’1-10-1690

(9) Ibidem.

(10) Notar Li Destri (bastardelli), a. 1690, f.75

(11) Notar Li Destri (bastardelli), atto del febbraio 1690, f.139 .

(12) -Notar Citati, a.1636, f.144. Sul problema vedi: M. Siragusa, Il grano ovvero la preziosa derrata, op. cit., pp. 44-45.

(13) Notar Li Destri. (bastardelli 1688-92), f.24, a.1691.

(14) O. Cancila, Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palermo, Palumbo, 1989.

(15) Notar LI Destri (bastardelli degli anni 1688-92), f. 28 , a.1691.

(16) -vedi : ASCG, passim; S. Naselli, Economia e società in Gangi nei secoli XVI e XVII, Palermo, 1978.

(17) -R. Monheim, La città rurale nella struttura dell’insediamento della Sicilia centrale, in: Annali del Mezzogiorno, voll. XII-XIII, 1972.

(18) -Ibidem.

(19) -Su tale problematica di carattere generale citiamo: M. Aymard, La transizione dal feudalesimo al capitalismo, in: Storia d’Italia. Dal feudalesimo al capitalismo, Torino, Einaudi, 1978; O. Cancila, Impresa, redditi, mercato nella Sicilia moderna, Roma-Bari, Laterza,1980; H.Bresc, Un monde mediterraéen. Economie et société in Sicile, 1300-1450, voll. 2, Palermo, 1986; F. Braudel, Civiltà ed Imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, Einaudi,1976;

(20) -Spezzone notarile probabilmente da attribuirsi a notar H. Errante, a. 1602.

(21) M. Siragusa, Il grano ovvero la preziosa derrata, op. cit., pp.43-44.

(22) Notar Nicchi, a.1617.

(23) Notar A. Li Destri, a.1690.

(24) Ibidem.

(25) Notar A. Li Destri (bastardelli 1725-26), f.54

(26) Notar A. Li Destri (bastardelli), a. 1690

 

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